Tribunale di Padova – Sezione Civile – Sentenza 24.06.2021 n.1308
L’amante pur non essendo soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, in quanto terzo rispetto ai coniugi, e non potendo quindi essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere, può, però, assumere il ruolo di corresponsabile quando, in forza della propria condotta, e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso, ovvero abbia concorso a violare, diritti inviolabili quali la dignità e l’onore del coniuge tradito, affermandosi che ciò possa riscontrarsi laddove egli si sia, ad esempio, vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini nei confronti di terzi.
E’ evidente che, al pari di una qualsiasi richiesta risarcitoria, spetterà al coniuge tradito l’onere di provare le predette circostanze ed altresì il nesso di causalità tra la condotta denunciata e il danno lamentato in assenza dei quali l’amante andrà esente da responsabilità essendo il suo comportamento inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., essendosi egli limitato ad esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità che si concretizza anche nella libertà di scelta del partner amoroso.